Evitare la doppia imposizione in materia fiscale, trattare
allo stesso modo ogni pensionato
Con riferimento all’inserto AISE del patronato ItalUil del
22 ottobre u.s. e agli articoli 18 e 19, L. 29 settembre 1980 n. 663, della
convenzione Italia-Spagna al fine di evitare doppia imposizione in materia
fiscale come da accordo dell’8 settembre 1977 si chiarisce quanto segue:
1) il principio d’uguaglianza (art. 3 della Costituzione
italiana) sarebbe infranto in quanto il pensionato INPS subisce, a domanda per
beneficiare di una sola tassazione più favorevole, subisce due differenti
erogazioni di importo, a seconda che si tratti di dipendente e/o lavoratore
autonomo o dipendente pubblico (ex INPDAP);
2) si viene a creare così che il cittadino italiano iscritto
AIRE qualora appartenga alla prima fascia di pensionati sopraindicata, può
ricevere una erogazione al lordo di tutte le tasse ritenute dall’Ente
Previdenziale, mentre per gli ex pensionati INPDAP tale beneficio non viene
accordato.
In ragione di quanto indicato all’art. 19, comma 2 lett. b,
L. 29 sett. 1980 n. 663, al fine di redimere le disparità di cui sopra, sarebbe
necessario riproporre in sede parlamentare una modifica al testo affinché,
tenuto conto dell’abbattimento delle barriere doganali e della libera
circolazione nei Paesi della UE, si possa trattare allo stesso modo ogni
pensionato, posto che l’accantonamento previdenziale dovrebbe essere
considerato alla stesa stregua di una polizza assicurativa.
È da augurarsi che l’inconveniente venga quanto prima a
cessare affinché le normative di carattere previdenziale/assistenziale possano
assumere oggettività soprattutto in ambito dell’Unione Europea.
Dr. Giuseppe Stabile
Vicepresidente Com,It.Es di Madrid
Consigliere eletto
per la Spagna presso il Comitato Italiani all’Estero ( CGIE)
penso che l'eventuale ricorso andrebbe, se già non fatto, inoltrato alla CEDU al fine di eliminare questa discriminazione.
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