Tantissimi nostri connazionali, pur vivendo
stabilmente fuori dai nostri confini, non risultano iscritti all'AIRE, spesso
per mancanza di informazioni a riguardo e rinunciano così a
tanti diritti e servizi ci cui potrebbero beneficiare, uno
fra tanti (e non il meno importante) quello di poter partecipare alle
elezioni.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere
del cittadino e costituisce il presupposto
per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze
consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti
diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in
Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la pagina "Patente di guida").
DEVONO iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero
che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi
titolo.
NON DEVONO iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
COME CI SI ISCRIVE ALL'AIRE:
Il cittadino italiano, che intende trasferire la residenza
all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il
trasferimento di residenza all'estero in uno dei due seguenti modi:
- direttamente al Consolato
- prima di espatriare, può rendere le dichiarazione al Comune italiano di residenza.
Nel primo caso (dichiarazione al Consolato) può essere richiesta per e-mail, per posta
oppure recandosi personalmente presso l’Ufficio
diplomatico-consolare territorialmente competente (qui
potete cercare quello più vicino a voi)
compilando l’apposito modulo
di iscrizione qui allegato cui va aggiunta la documentazione che provi l’effettiva
residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di
residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno,
carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia
del contratto di lavoro, ecc.). Qualora la richiesta non sia
presentata personalmente va altresì allegata una copia del documento
d’identità del richiedente.
Quando la richiesta di iscrizione
all'Aire viene presentata direttamente al Consolato avverrà l'automatica cancellazione
dal registro della popolazione residente del Comune italiano di provenienza.
Nel secondo caso (dichiarazione al Comune italiano di residenza, prima del trasferimento) è possibile utilizzare il presente modello. In tal caso, il cittadino
ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero
al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. Il
Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per
la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti
all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente
(Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui
l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno
effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se
entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di
iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del
richiedente per irreperibilità.
L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. vi
suggeriamo di visitare il sito web dell’Ufficio consolare
competente per territorio.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal
cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare
all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria
residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche
per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri
(matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro
definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in
particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende
impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della
cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio
indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme
postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana;
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